Anno d’apparizione: 2018
Superficie: 539 km2 | Popolazione: 186000 |
Religione | Percentuali |
---|---|
Cristiani | 95.90 % |
Animisti | 1.70 % |
Altri | 2.40 % |
Il preambolo della Costituzione1 dichiara che il popolo di Santa Lucia ripone la propria fede nella supremazia di Dio Onnipotente. Si afferma altresì che «tutti siano stati creati uguali da Dio, con diritti inalienabili e dignità», e si riconoscono libertà fondamentali quali le libertà di pensiero, espressione, comunicazione, coscienza e associazione. Si comprende altresì che la dignità umana richiede il rispetto dei valori spirituali.
La Costituzione specifica che tutti godono di determinati diritti e libertà fondamentali - indipendentemente da razza, luogo di origine, opinione politica, colore, credo o sesso – e che sono soggetti al rispetto dei diritti e delle libertà altrui e dell’interesse pubblico. È riconosciuto il diritto alla libertà personale, all’uguaglianza davanti alla legge, così come alle libertà di coscienza, espressione, riunione e associazione.
L’obiezione di coscienza al servizio militare è consentita.
Nessuno può essere ostacolato nel godimento delle sue libertà di coscienza, pensiero e religione, che include la libertà di cambiare religione o credo, la libertà di manifestare la propria convinzione, da solo o con gli altri, in pubblico o in privato, nel culto, nell’insegnamento, nella pratica o nell’osservanza.
Ad eccezione che con il loro consenso (o quello dei loro genitori o tutori in caso di minori, di età inferiore ai 18 anni), nessuno che frequenti un istituto educativo, sia detenuto in carcere o presti servizio nelle Forze Armate può essere obbligato a ricevere un’istruzione religiosa o a partecipare a una cerimonia religiosa di una religione diversa dalla propria.
Ogni comunità religiosa ha il diritto di istituire o mantenere, a proprie spese, istituti educativi. Tali gruppi hanno altresì il diritto di impartire un’educazione religiosa ai membri delle loro organizzazioni, indipendentemente dal fatto che ricevano o meno un sussidio governativo.
Nessuno può essere obbligato o costretto a prestare un giuramento contrario al proprio credo o alla propria religione, o in modo contrario ad essi.
Inoltre, nessuno deve essere trattato in modo discriminatorio da alcuna persona o autorità. Con il termine discriminazione si intende il trattare diversamente le persone in base a sesso, razza, luogo di origine, opinione politica o affiliazione, colore o credo.
I ministri religiosi non possono essere eletti come membri del Senato o della Camera dell’Assemblea.
Sulla base delle informazioni provenienti da fonti governative, Chiese e media locali, non vi sono notizie di casi di intolleranza, discriminazione o persecuzione per motivi religiosi.
Analogamente al precedente periodo di riferimento, in quello in esami non vi sono stati incidenti di rilievo. Pertanto, la situazione non è cambiata e dunque le prospettive della libertà religiosa rimangono positive.